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Statuto



Art. 1 DENOMINAZIONE 
Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), è costituita “ParamitaLab APS” associazione di promozione sociale ed in sigla PL  APS.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. Nel momento in cui il Registro Unico nazionale Terzo Settore diventerà operativo, e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, alla denominazione sociale verrà aggiunta automaticamente la sigla ETS Ente Terzo Settore.

Art. 2 SEDE - DURATA 
L'associazione ha sede legale in Firenze, via dello Statuto 19. L’eventuale variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L’Associazione potrà
istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l’Assemblea dei soci potrà deliberare, in sede straordinaria, lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE 
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Nel rispetto delle norme del Codice del Terzo Settore, l’associazione ha come finalità quelle di aprire spazi di dialogo e di riflessione che invitano i soggetti individuali, collettivi e istituzionali in contesti vulnerabili e non a vedere se stessi, e ad accompagnarli in un percorso di esplorazione e di sviluppo delle loro capacità umane per integrare e vivere una proposta di evoluzione educativa, sociale e culturale.
L’associazione è apartitica e aconfessionale. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per perseguire le proprie finalità, l’associazione intende operare nelle seguenti attività di interesse generale di cui all’art 5 del Codice del Terzo Settore:
  • favorire l’autonomia, l’integrazione sociale e l’autorealizzazione di tutti i soggetti, attraverso la promozione e/o la gestione di attività ricreative, educative e formative;
  • l’ideazione, la conduzione, la produzione, la collaborazione e lo sviluppo d’iniziative, percorsi, attività formative, artistiche, culturali e agricole, di scambio culturale a livello nazionale ed internazionale, avvalendosi anche di progetti in rete, contribuendo in tal modo alla crescita personale, culturale, sociale e civile dei propri soci e della comunità alla quale si rivolge.
  • diffondere la cultura del benessere psicosociale e il focus sulla totalità complessa della persona attraverso la sensibilizzazione sulla complessità, e transdisciplinarità per tutti i cittadini di tutte le età;
  • diffondere pratiche e conoscenze ispirate a un approccio transdisciplinare ecologico alla realtà, considerata nel suo intreccio di relazioni, interdipendenze, complessità; 
  • formazione professionale, universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • realizzazione e gestione di laboratori didattici, corsi e tutoraggio per scuole di ogni ordine e grado e gruppi organizzati;
  • progettazione e realizzazione, in forma autonoma o in partnership con enti e istituti, di corsi di formazione rivolti, in particolare, a scuole, enti pubblici, operatori e imprenditori sociali e culturali, insegnanti e minori, università e centri ricerca;
  • corsi di formazione permanenti sui principi di ParamitaLab, ovvero la realizzazione specifica, la risonanza e le 6 Terre;
  • formazione aggiornamento e consulenza rivolta a e in collaborazione con, enti, associazioni, gruppi e soggetti impegnati in campo sociale, culturale, formativo, didattico, educativo, socio- sanitario, politico e cooperativo, operanti in ambito nazionale e internazionale;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  • incoraggiare e attivare processi di cambiamento, di promozione della partecipazione sociale, dell’autonomia, dell’inclusione e dello sviluppo delle potenzialità degli individui, dei gruppi e delle comunità territoriali;
  • proporre un modello di vita responsabile e sostenibile dal punto di vista ecologico, socioculturale ed economico, intendendo per sostenibilità l’attitudine di un gruppo umano a soddisfare i propri bisogni presenti nel rispetto degli equilibri dei sistemi viventi e, contemporaneamente, migliorare le prospettive ambientali delle future generazioni;

Nell’ambito delle attività di interesse generale di cui sopra l’associazione, anche tramite terzi, potrà:
  • promuovere convegni, conferenze, corsi, seminari, webinar, workshop, viaggi studio e altre attività di sensibilizzazione sviluppo tangibile e intengibile applicato ai diversi ambiti tematici (ambiente, paesaggio, territorio, riqualificazione urbana, infrastrutture, mobilità, sviluppo locale, beni comuni, sanità, salute, educazione, inclusione, coesione sociale, diritti, legalità, democrazia, pari opportunità,
  • integrazione, cultura, e altro);
  • produrre studi, ricerche, articoli, pubblicazioni, siti internet, e partecipare a commissioni e tavoli scientifici sui medesimi temi;
  • promuovere incontri, laboratori, eventi, performance, mostre, pubblicazioni, articoli, video ed altri materiali informativi sui medesimi ambiti tematici;
  • fornire assistenza metodologica, attività di garanzia, valutazione e supporto scientifico nei medesimi campi.

A norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, l’associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l’associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - e potrà, altresì, organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 4 I SOCI 
Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale, regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore, nonché gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazione di promozione sociale, le quali condividono le finalità della stessa e che
partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio direttivo.

L’aspirante socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata: - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Nel caso di soci non individuali, l’APS o ente del terzo settore richiedente deve accompagnare la domanda con copia integrale del proprio statuto, affinché il Consiglio direttivo possa verificarne la coerenza con le finalità statutarie di ParamitaLab APS. L’ammissione a socio non può essere soggetta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura pertanto il
Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI 
I soci hanno diritto di:
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • partecipare alle assemblea, alle iniziative e alle manifestazioni ed in genere a tutte le attività svolte e promosse dall’associazione;
  • accedere e frequentare i locali dell’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. L’attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio
direttivo.

L’associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le procedure previste dal Regolamento.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI 
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Gli associati sono tenuti a versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’associazione. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO 
La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Il socio può essere escluso dall’associazione per i seguenti motivi:
  • non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
  • assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche, attraverso l’incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
  • svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
  • senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
  • non rilasci consenso al trattamento dei dati personali; ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

L’esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l’esclusione di un socio nell’interesse dell’Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata mediante avviso scritto tracciabile.

Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento dell’avviso.

Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione stessa.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI 
Gli organi dell'associazione sono: 
  • L'Assemblea dei soci; 
  • Il Consiglio direttivo; 
  • Il Presidente; 
  • Organo di Controllo e Comitato Scientifico, se deciso dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA 
L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
  • Avviso scritto da inviare con un messaggio di posta elettronica agli associati almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio direttivo.

Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la
riunione.

L’assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pari opportunità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
  • sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
  • vengano indicati nell’avviso di comunicazione, qualora vi siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l’assemblea convocata per:
  1. la modifica dello Statuto;
  2. il trasferimento della sede legale in altro Comune
  3. la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione
  4. lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest’ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria
a) elegge il Presidente
b) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo; g) approva il programma annuale dell'Associazione;
h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su questioni riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare non più di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con la presenza ed 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza qualificata dei 3⁄4 dei presenti.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri che durano in carica 5 anni. I membri del Consiglio non sono rieleggibili per più di 3 mandati consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:
a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
b) redige e presenta all'assemblea, con l’aiuto dei soci, il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
c) redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
d) ammette i nuovi soci;
e) esclude i soci, salvo successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Per iniziativa del Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo possono prevedere anche lo svolgimento in videoconferenza, con modalità analoghe a quelle previste per l’assemblea, e il metodo di votazione a mezzo e-mail.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

È eletto direttamente dall’Assemblea dei soci, è rieleggibile tre volte consecutivamente e dura in carica 5 anni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO 
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato
un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 REVISORE LEGALE DEI CONTI 
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 PATRIMONIO 
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:
  • dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
  • da eventuali proventi derivanti da attività associative;
  • da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;
  • contributi di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili;
  • da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;
  • da eventuali contributi straordinari;
  • dagli avanzi di gestione.

Anche nel corso della vita dell’associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo,
capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 BILANCIO 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà redatto il Bilancio consuntivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il bilancio consuntivo è inviato ai soci e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è inviato ai soci e depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L’associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE 
Questo statuto è modificabile dall’assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana.

Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE 
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l’assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

Art. 18 LIBRI ASSOCIATIVI 
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Art. 19 DIPENDENTI, COLLABORATORI E VOLONTARI 
Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l’Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I rapporti tra l’Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L’Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 20 CONTROVERSIE 
Eventuali controversie saranno mediate con le modalità previste dal regolamento.

Art. 21 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.